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Ricorso al TAR (note di procedura)

La Giurisdizione Amministrativa è esercitata in primo grado dai Tribunali amministrativi regionali (TAR), in secondo grado dal Consiglio di Stato (e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana).
IL GIUDIZIO INNANZI AL TAR.
Oggetto immediato del ricorso innanzi al TAR è rappresentato dalla impugnativa di un provvedimento amministrativo.
Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:
- per violazione di legge, che ricorre nelle ipotesi in cui vi sia un effettivo contrasto tra il provvedimento ed una disposizione normativa;
- per incompetenza, che ricorre quando il provvedimento è emanato da una autorità che non è legittimata a farlo (incompetenza assoluta), o quando il provvedimento è emanato da un organo non autorizzato (incompetenza relativa).
- per eccesso di potere, in caso di travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con altri atti, inosservanza di circolari, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento, ecc.);
Non è richiesto che l'atto sia definitivo: quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo (gerarchico, in opposizione).
Naturalmente sono impugnabili solo gli atti che contengono una manifestazione di volontà dell'Autorità e non anche i pareri che preludono alla decisione finale.

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