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Ricorso al TAR (note di procedura)

La Giurisdizione Amministrativa è esercitata in primo grado dai Tribunali amministrativi regionali (TAR), in secondo grado dal Consiglio di Stato (e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana).
IL GIUDIZIO INNANZI AL TAR.
Oggetto immediato del ricorso innanzi al TAR è rappresentato dalla impugnativa di un provvedimento amministrativo.
Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:
- per violazione di legge, che ricorre nelle ipotesi in cui vi sia un effettivo contrasto tra il provvedimento ed una disposizione normativa;
- per incompetenza, che ricorre quando il provvedimento è emanato da una autorità che non è legittimata a farlo (incompetenza assoluta), o quando il provvedimento è emanato da un organo non autorizzato (incompetenza relativa).
- per eccesso di potere, in caso di travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con altri atti, inosservanza di circolari, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento, ecc.);
Non è richiesto che l'atto sia definitivo: quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo (gerarchico, in opposizione).
Naturalmente sono impugnabili solo gli atti che contengono una manifestazione di volontà dell'Autorità e non anche i pareri che preludono alla decisione finale.

INTRODUZIONE: Il giudizio innanzi al TAR è introdoto con ricorso (atto tipico con cui chi ritiene di essere stato leso in un proprio interesse legittimo da un provvedimento amministrativo impugna quest'ultimo chiedendo al Giudice amministrativo di annullarlo).


GIUDICE COMPETENTE : Il ricorso deve essere proposto innanzi al TAR nella cui circoscrizione opera l'organo che ha emanato l’atto, o TAR del Lazio nel caso in cui gli effetti dell’atto non si esauriscono nell’ambito di una sola Regione).
N.B. la proposizione innanzi al giudice territorialmente incompetente non è rilevabile d'ufficio: pertanto se non viene dalle parti eccepita l'incompetenza il giudizio prosegue innanzi ad esso.
RICORSO GERARCHICO (rapporto): L'art. 20 L. TAR regola il rapporto tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale:
- se contro un provvedimento è stato presentato ricorso gerarchico il ricorso al TAR è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico (in pratica, in tal caso si impugna la decisione entro 60 giorni dalla notificazione o piena conoscenza);
- se nel termine di 90 giorni la P.A. non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato, il ricorso al TAR è proponibile avverso il provvedimento amministrativo originariamente impugnato con ricorso gerarchico.
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20, qualora sia stato proposto ricorso innanzi al TAR è escluso il ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica (c.d. principio dell'alternatività tra rimedi).
CONTENUTO DEL RICORSO:Ai sensi dell'art. 6 del Reg. Proc. Cons. Stato (R.D. 642/1907) il ricorso deve essere indirizzato al Ggiudice competente e deve identificare la parte, l’atto impugnato, le ragioni di fatto e di diritto dell’impugnazione, le conclusioni, la sottoscrizione dell’avvocato.
Devono poi essere allegati, ma non a pena di inammissibilità, i documenti a sostegno della richiesta e copia del provvedimento impugnato.
NULLITA' DEL RICORSO: Ai sensi dell'art. 17 del Reg. proc. Cons. Stato, il ricorso è nullo in difetto di sottoscrizione o in caso di "incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda". Pertanto, la mancanza o l' incertezza degli elementi del ricorso comportano la nullità e la conseguente pronuncia d' inammissibilità dello stesso.
La nullità è generalmente ritenuta rilevabile d' ufficio e non opponibile dalla parte che vi ha dato causa. Tuttavia la nullità può essere sanata laddove l' atto sia idoneo al raggiungimento dello scopo suo proprio.
NOTIFICAZIONE DEL RICORSO: A norma dell'art. 21 della L. n. 1034/1071, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all’Amministrazione che ha emanato l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati (cioè ad un soggetto che potrebbe subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso, titolare dell'interesse a sostenere la legittimità e la validità del provvedimento), entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o piena conoscenza (o pubblicazione se prevista), per poi essere depositato presso la segreteria del TAR competente, entro ulteriori 30 giorni (costituzione del ricorrente).
I vizi del provvedimento impugnato conosciuti successivamente e gli ulteriori provvedimenti adottati in pendenza di ricorso e connessi all'oggetto del ricorso possono farsi valere mediante proposizione di "motivi aggiunti" : i motivi aggiunti vanno proposti con un atto da notificare alle altre parti, entro 60 giorni dal momento in cui si abbia avuto conoscenza legale del vizio del provvedimento impugnato
N.B. La notifica del ricorso ad un’Amministrazione statale deve essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il TAR competente; se giudice competente è il TAR del Lazio o il Consiglio di Stato, la notifica deve essere effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato che ha sede a Roma.ISTANZA CAUTELARE: La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Tuttavia la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato puo essere richiesta al Giudice adito con il ricorso, ove ne ricorrano le condizioni.
Sull'istanza il G.A. si pronuncia in Camera di Consiglio, verificati i seguenti presupposti:
- la fondatezza del ricorso (fondatezza della pretesa del ricorrente)
- il danno grave e irreparabile che il provvedimento impugnato e in grado di arrecare.
(la domanda cautelare viene solitamente proposta in calce al ricorso, ma può essere proposta in qualunque momento con atto separato; naturalemnte in quest'ultimo caso deve essere notificata alle parti e depositata in segreteria!).
Nei 10 girni successivi le parti possono produrre memorie o istanze.
TRATTAZIONE DOMANDA CAUTELARE: Sull'istanza il Tribunale si pronuncia in Camera di Consiglio (co. 8 art. 21 L. TAR), alla prima udienza utile successiva allo scadere del termine di 10 giorni previsto per le memorie.
In tale sede accertata la completezza del contraddittorio e dell'istrutttoria (e ove ne ricorrano i presupposti, sentite le parti) può anche definire il giudizio a norma dell'art. 26 (c.d. definizione semplificata)
N. B. Tradizionalmente la tutela cautelare nel processo amministrativo si incentra sulla sospensione del procedimento impugnato.
Una soluzione di questo tipo risultava tuttavia inadeguata; e pertanto con la L. n. 205/2000 è stato introdotto il comma 8 dell'art. 21, L. TAR, in base al quale la tutela cautelare non si risolve più esclusivamente nella misura tipica della sospensione, ma si attua con una misura di contenuto atipico, modellata sul caso concreto.
Pertanto, le misure cautelari possono oggi consistere nelle misure "più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso", ed anche in un ordine di pagamento di una somma di denaro (poichè all’origine dell’istanza cautelare può esservi anche un danno determinato dal comportamento inerte dell’Amministrazione).COSTITUZIONE IN GIUDIZIO:
La costituzione in giudizio del ricorrente avviene mediante il deposito del ricorso presso la segreteria del TAR: ai sensi dell'art. 21 co. 2 il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella segreteria del TAR entro 30 giorni dall'ultima notifica.
La costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente e dei controninteressati, avviene mediante deposito di una memoria contenete le difese e le istanze istruttorie e i documenti (cosidetto controricorso) da depositarsi entro 20 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso (ossia entro 50 giorni dall’ultima notifica del ricorso).
N. B. Indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio, l’Amministrazione è tenuta a depositare in giudizio, entro 60 giorni dal termine per il deposito del ricorso, l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali è stato emanato, quelli in essa citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili in giudizio.
Se l’Amministrazione non provvede al deposito, il presidente del TAR, o un magistrato da lui delegato, può ordinare anche d’ufficio, l’esibizione degli atti stessi. (art. 21 co. 4 e 6 L. 1034/1971).
IL RICORSO INCIDENTALE: Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso i controinteressati possono proporre ricorso incidentale da notificarsi alle parti entro 60 giorni, per l'annullamento delo stesso atto impugnato dal ricorrente principale (o parte di esso).
N. B. Va precisato che, mentre i termini per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente non sono perentori (in quanto la costituzione di esse può intervenire fino all’udienza di discussione) il termine per la presentazione del ricorso incidentale è perentorio.INTERVENTO:Una volta instaurato il giudizio, chi ha interesse nella contestazione può intervenire (art. 22 co. 2 L. TAR).
L’intervento va proposto con apposito atto, che deve essere notificato alle altre parti e poi depositato presso il TAR avanti al quale pende il giudizio.
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO: Se il ricorso principale non è stato notificato a tutti i controinteressati il Giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissando un termine (perentorio) ed eventualmente le modalità per la notifica del ricorso da parte del ricorrente agli altri controinteressati.
ISTANZA ED UDIENZA DI DISCUSSIONE: A norma dell'art. 23 L. TAR, affinchè il ricorso possa essere deciso è di regola necessario che venga avanzata istanza di discussione del ricorso stesso. Pertanto, contestualmente o successivamente alla costituzione in giudizio deve essere chiesta la fissazione dell'udienza con apposito atto.
L'stanza deve pervenire da una delle parti costituite.
Qualora nel termine di 2 anni dalla presentazione del ricorso non si sia pprovveduto all'istanza di discussione il ricorso cade in perenzione (si dice che è perento!) e perde ogni effetto (di conseguenza il giudizio si estingue e eventuali provvedimenti cautelari ottenuti nel frattempo vengono travolti).
In seguito alla presentazione dell’istanza per di discussione, il Presidente fissa con Decreto l’udienza di discussione del ricorso. Di tale decreto deve essere data comunicazione alle parti con congruo preavviso (almeno 40 giorni), ad opera della segreteria (commi 2 e 3 dell'art. 23 L. TAR).
L'udienza non può essere fissata prima di 20 giorni dalla deposito del ricorso.
Le parti costituite possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima dell’udienza (fino a 30 giorni liberi, nel giudizio avanti il Consiglio di Stato ) e memorie fino a 10 giorni prima.
Il Presidente dispone ove occorra gli incombenti istruttori (richieste di chiarimenti, informazioni ecc).
Nell’udienza, che è pubblica, ciascuna delle parti può intervenire, attraverso il proprio avvocato, per illustrare oralmente le proprie ragioni. Conclusa la discussione, il TAR, se non ritiene di dover adottare pronunce interlocutorie (per esempio, per l’integrazione del contraddittorio) o pronunce istruttorie, provvede a decidere il ricorso pronunciando la sentenza .
DEFINIZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA: In base all’articolo 26, 4° comma L. TAR il giudice può decidere il ricorso, con sentenza succintamente motivata, emessa nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare (o nell’udienza fissata in seguito all’adozione di un mezzo istruttorio), senza che sia stata fissata l’udienza di discussione. ciò è consentito quando il ricorso risulti manifestamente fondato o manifestamente infondato, inammissibile, improcedibile o irricevibile.
LA DECISIONE: Il giudizio amministrativo è, in genere, definito da una sentenza deliberata dal collegio giudicante. La sentenza di annullamento dell’atto amministrativo ha il suo nucleo nell’accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato, in relazione a determinati vizi enunciati nel ricorso.
La sentenza deve essere sottoscritta dal presidente del collegio giudicante e dell’estensore e viene depositata, unitamente al dispositivo, presso la segreteria del TAR.
Il deposito comporta la pubblicazione della sentenza: dal momento della pubblicazione la sentenza produce i suoi effetti ed inizia a decorre il termine annuale per l’eventuale impugnazione. Del deposito della sentenza la segreteria dà comunicazione alle parti.
La notifica della sentenza costituisce, invece, un onere delle parti, che determina la decorrenza del termine breve per l’eventuale impugnazione.
La sentenza di annullamento dell’atto amministrativo trova solitamente il suo nucleo nell’accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato, in relazione a determinati vizi enunciati nel ricorso.
MANCATA ESECUZIONE DELLA SENTENZA: Contro l’inerzia da parte dell’amministrazione nel dare esecuzione alla decisione, potrà esperirsi il giudizio di ottemperanza, cioe lo speciale ricorso alla giurisdizione di merito per l’esecuzione del giudicato.
Tale ricorso puo tuttavia essere utilizzato solo nel caso in cui per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale occorra un provvedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione
successivo alla pronuncia del TAR.
IMPUGNAZIONE: La sentenza del TAR e' immediatamente operativa.
Contro di essa si puo' fare appello al Consiglio di Stato.
Fino alla pronuncia della sentenza di secondo grado gli effetti della sentenza di primo grado non si sospendono, a meno che non intervenga un'ordinanza del Consiglio di Stato emessa, in particolari casi di gravita', su istanza di parte.
Un terzo grado vero e proprio non esiste. Avverso la pronuncia finale del Consiglio di Stato si puo' soltanto agire in Cassazione per conflitti inerenti la giurisdizione (competenza sul caso della giurisdizione ordinaria o speciale anziche' amministrativa, per esempio).
Avverso la sentenza del TAR come avverso quella del Consiglio di Stato e' possibile fare il cosiddetto ricorso per revocazione, proponibile innanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, in casi particolari in cui essa possa dirsi errata o viziata (dolo di una delle parti o del giudice, giudizio su prove false o che non era stato possibile produrre prima per cause di forza maggiore, errori gravi, etc.). Questo tipo di ricorso e' effettuabile avverso le sentenze di appello di ultimo grado (come puo' esserne una del Consiglio di Stato) o avverso quelle per le quali i termini di appello sono scaduti (Artt. 395 e 396 del codice di procedura civile).


FONTI NORMATIVE:
- D.p.r.1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". come modificato dalla legge 69/2009
- Legge n. 1034/1971, come modificata dalle Leggi 205/2000, 15/2005 e 69/2009.

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